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Manutenzione impianti termici

Giovedì 27 Novembre 2008 17:19 Stampa  E-mail 

cosa

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici individuali sono affidati al proprietario, o a chi occupa l’alloggio limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche.

Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, gli obblighi sono riportati agli Amministratori.

quando

Le modalità sono previste dal D.P.R. 26 agosto 1993, numero 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, numero 10".

Libretto di centrale e libretto di impianto

  • gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale"
  • gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW (abitazioni unifamiliari) devono essere muniti di un "libretto di impianto"

Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l’edificio in cui è installato l’impianto termico.
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione nonchè quelli sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità.

Le operazioni di controllo
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto.

Le suddette verifiche vanno effettuate all’inizio del periodo di riscaldamento:

  • almeno una volta l’anno per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW
  • con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore a 35 kW

ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione all’inizio del periodo di riscaldamento, che interessano i seguenti componenti dell’impianto termico:

  • generatore di calore (caldaia)
  • evacuazione prodotti di combustione (camino o scarico a parete)
  • regolatore climatico (termostato ambiente)
  • valvole termostatiche (termostato installato sui termosifoni)
  • sistemi telematici di controllo e conduzione (sistemi di controllo a distanza)
  • aerazione dei locali (se diretta o indiretta o in presenza di ventilatori)

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, il Tecnico ha l’obbligo di scrivere e firmare un rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto, che deve firmarne copia per ricevuta.
L’originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto.

dove

 

Ufficio Manutenzione
Piazza G. Gabbin, 1
telefono 0422.632296

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Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2009 11:51