MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI
Secondo quanto indicato dal Nuovo Codice della Strada, tutti i possessori di veicoli a motore hanno l’obbligo di sottoporli periodicamente ad una revisione generale.
La frequenza con la quale si deve obbligatoriamente effettuare la revisione varia a seconda della data di immatricolazione del veicolo e all’uso a cui è destinato.
Ad esempio:
- un autovettura ad uso privato, dovrà essere sottoposta alla prima revisione generale dopo quattro anni dalla data di immatricolazione in Italia e successivamente ogni due anni a decorrere dalla data della precedente revisione.
- un autovettura a servizio di noleggio con conducente dovrà essere sottoposta a revisione generale ogni anno.
Per i veicoli di nuova immatricolazione il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione.
Per i veicoli che devono rinnovare la revisione il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente.
Le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche in caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.
CONTROLLI PREVISTI
Di seguito elenchiamo, sinteticamente, i controlli espressamente previsti dal Decreto Ministeriale numero 408 del 6 agosto 1998:
- stato meccanico, funzionamento dei freni e relativo impianto frenante
- efficienza e sicurezza sterzo e volante
- campo di visibilità conducente
- luci e impianto elettrico
- assi, ruote, pneumatici e sospensioni
- telaio ed elementi fissi del telaio
- equipaggiamenti del veicolo (cinture di sicurezza, triangolo, eccetera)
- inquinamento acustico ed atmosferico
- identificazione dl veicolo (numero del telaio, targhetta identificativa del costruttore, targa)
Dopo l’ispezione si potrebbero verificare i seguenti esiti:
- REGOLARE: il veicolo sarà idoneo a circolare fino alla prossima scadenza;
- RIPETERE: al veicolo sarà consentita la circolazione per un mese sempre che si sia provveduto al ripristino dello stesso, poi dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione;
- SOSPESO: il veicolo verrà sospeso dalla circolazione sino a nuova visita con esito REGOLARE quando i difetti riscontrati saranno tali da compromettere la sicurezza della circolazione o tali da determinare inquinamento acustico ed atmosferico.
VEICOLI CHIAMATI ALLA REVISIONE ANNUALE
- autobus;
- autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5, tonnellate;
- rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
- autoambulanze;
- autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1999, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel corso del 2002 (ad esempio a seguito incidente);
- autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 1999, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel corso del 2001;
Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie di cui alle lettere f) e g) che hanno effettuato la revisione nel 2002 devono nuovamente eseguire la revisione nell’anno 2004; la revisione dei rimorchi fino a 3,5 tonnellate potrà essere disposta in base ad apposito decreto ministeriale.
Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti.
MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA DI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI
Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, nel 2003 saranno soggetti a revisione:
- i ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri, il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il entro il 31 dicembre 2000, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2003;
- i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale, immatricolati entro il 31 dicembre 2000, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, nel corso del 2003; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale;
Per la revisione dei motoveicoli si applicheranno le stesse tariffe stabilite per gli autoveicoli.
Con questo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture si conclude definitivamente il periodo di "transizione" (iniziato nel 2001), durante il quale sono state unificate le scadenze delle revisioni stesse di ciclomotori, motocicli ed autovetture che vanno quindi effettuate:
- al compimento del quarto anno dall’immatricolazione del mezzo;
- a cadenza biennale dopo avere effettuato la prima revisione.
I mesi di scadenza, contrariamente a quanto avveniva in precedenza (scadenze raggruppate di tre mesi in tre mesi), sono quelli del rilascio della carta di circolazione (o certificato di idoneità tecnica nel caso dei ciclomotori) e, successivamente , nel mese in cui è stata effettuata la precedente revisione.
La revisione non verificherà né il livello delle emissioni inquinanti né la velocità massima(secondo l’articolo 52 del Cds 45 Km/h), mancando una specifica direttiva in materia da parte della Unione Europea; tale obbligo è prorogato, salvo ulteriori disposizioni, al 1 gennaio 2004.
La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale della Motorizzazione o presso officine private convenzionate.
La prenotazione per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione.
Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate, previste per gli autoveicoli.
DOVE EFFETTUARE LA REVISIONE
Per effettuare la revisione periodica ci si può rivolgere al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ("Motorizzazione") per qualsiasi tipo di veicolo, mentre per la revisione periodica dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ci si può rivolgere sia al Dipartimento dei Trasporti Terrestri sia ad officine convenzionate, la cui lista è disponibile presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento e sul sito Internet del Ministero dei Trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it).
Ai fini della revisione, può essere effettuata la prenotazione, la quale se è eseguita entro il termine stabilito per la revisione stessa, consente soltanto per i veicoli soggetti a revisione annuale di circolare anche dopo la scadenza del termine e fino al giorno stabilito per la visita e prova.
Tale regola non si applica agli altri veicoli.
Si consiglia pertanto di provvedere con congruo anticipo alla prenotazione della revisione, contattando anche più officine autorizzate.
OGGETTO DELLA REVISIONE
Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, eccetera.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l’obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).
SANZIONI
L’omessa revisione implica la sanzione amministrativa di € 155,00 nonché il ritiro della carta di circolazione (per l’invio alla Motorizzazione Civile) che implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (articolo 80 del codice della strada).
Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l’immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia, determinato dagli agenti verbalizzanti.
La sanzione è applicata doppia quando la revisione non viene effettuata per due o più scadenze.
Dove rivolgersi
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ("Motorizzazione")
Ufficio Provinciale di Treviso
Via Castellana - 31100 TREVISO
telefono 0422.235606
fax 0422.608154
Ufficio di Polizia Locale
Via Dese, 6
Preganziol - Treviso
Telefono 0422.633169
Fax: 0422.630442
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