IMU 2022

IMU 2022

Le aliquote IMU dell’anno 2022 non sono variate rispetto a quelle dell’anno 2021.

Informativa IMU 2022

NOVITA’ IMU 2022

 

Gentile contribuente,

di seguito riportiamo le novità previste dalla legge per l’anno 2022:

 

  1. PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO (art. 1 comma 743 L. n. 234/2021 Legge di Bilancio 2022)

Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5% l’Imu relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (anche non cittadini italiani) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. La pensione in regime internazionale indica una pensione maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in un Paese estero in convenzione con l’Italia. Tale pensione deve essere erogata dallo Stato estero in cui risiede il contribuente.

  1. CONIUGI CON RESIDENZE SEPARATE (art. 5-decies del D.l. 146/2021, conv. nella L. n. 215/2021)

Se i componenti del nucleo familiare hanno residenze o dimore diverse, ubicate nello stesso comune o in comuni diversi, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta solo per una unità abitativa.

Il nucleo familiare decide qual è l’abitazione principale della famiglia e lo comunica per mezzo della presentazione della Dichiarazione Imu;

la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, barrando il campo 15 relativo all’”Esenzione” e indicando nel campo annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019”. La dichiarazione per l’anno 2022 deve essere presentata entro il 30/06/2023.

  1. ESENZIONE “BENI MERCE” (art. 1, comma 751 della L. n. 160/2019_Legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione Imu.

  1. ESENZIONE IMMOBILI DI CATEGORIA D/3 (art. 78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. 104/2020)

Resta confermata per l’anno 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, l’esenzione dal versamento Imu per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli di categoria catastale D/3, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività che vi sono esercitate.

Le ricordiamo che anche per il 2022:

  1. non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze (massimo una unità pertinenziale per categoria C2-C6-C7), ad eccezione per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9);
  2. è confermata la disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato, con estensione del beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
  3. sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola;
  4. per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431/1998, è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI al 75%;

 

Inoltre, il Comune, nell’esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, con delibera di CC nr. 67 del 21.12.2021 ha confermato anche per l’anno 2022 le seguenti agevolazioni, già previste per l’anno 2021:

  1. Equiparazione all’abitazione principale dell’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di conseguenza, questa abitazione non è soggetta al pagamento dell’Imu, a meno che non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 ;
  2. azzeramento dell’aliquota IMU per l’abitazione, e relative pertinenze, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’Aire e pensionati nel paese di residenza, a condizione che l’immobile NON sia locato e NON sia dato in comodato. Restano escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. Questa agevolazione, prevista dal Comune, si aggiunge a quella prevista dalla legge per l’anno 2022 a favore dei pensionati residenti all’estero, sopra descritta;
  1. agevolazione a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale, modulando l’aliquota sulla base del valore dell’Isee 2022 del nucleo familiare a cui appartiene il comodatario, secondo i seguenti scaglioni:
  • Isee 2022 di valore uguale o inferiore ad Euro 12.500,00: aliquota IMU 9,0‰;
  • Isee 2022 di valore uguale o inferiore ad Euro 9.000,00: aliquota IMU 7,6‰;

fermo restando che restano escluse dall’applicazione di queste aliquote agevolate le abitazioni di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9).  Tali aliquote sono stabilite dall’ente nell’esercizio della propria autonomia regolamentare e potranno trovare applicazione in alternativa o contestualmente all’abbattimento del 50% della base imponibile previsto dall’art. 1, comma 747, lettera c) della L. n. 160/2019.

  1. agevolazione a favore degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. L’esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione. L’esenzione non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo D.

 

 

VERSAMENTI IMU 2022

Scadenze di pagamento:

–  ACCONTO: 16 giugno 2022

SALDO: 16 dicembre 2022. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno 2022 (link).

 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: Entro il 16 giugno 2022

 

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