Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 comma 1bis del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, è stata estesa anche a favore dei comuni la possibilità di chiudere le liti fiscali
pendenti relative ai tributi locali. Nella seduta del 31 agosto, il Consiglio Comunale ne ha stabilito l’applicazione, adottando il relativo Regolamento.

Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario, aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, Imposta di Pubblicità (ICP) ed
Imposta di soggiorno.

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia
stato notificato entro la data del 24 aprile 2017:

  • al Comune di Preganziol, per quanto attiene l’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l’Imposta di
    soggiorno;
  • alla Concessionaria ABACO S.p.a, o alla precedente Concessionaria Aipa S.p.a., per quanto attiene l’imposta di pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Ai fini della definizione delle controversie, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

  • il tributo, gli interessi, le eventuali spese di notifica indicati nell’atto impugnato;
  • gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.

Sono escluse dal pagamento le sanzioni collegate al tributo, gli interessi legali maturati decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento e gli interessi di mora eventualmente
maturati dopo la scadenza degli atti di riscossione coattiva.

Modalità e termini di presentazione della domanda
Per i ricorsi notificati al Comune di Preganziol, la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria deve essere presentata entro il 30 settembre 2017, utilizzando il modello allegato “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, con una delle seguenti modalità:

• PEC (posta certificata): protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it
• Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Preganziol, piazza Gabbin, 1, 31022 Preganziol (Tv);
• Allo sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Si chiede di allegare alla domanda la copia della ricevuta del relativo pagamento.

Contatti per informazioni
Per i ricorsi notificati alla Concessionaria dell’Imposta comunale sulla pubblicità rivolgersi a:
ABACO S.p.a, via Risorgimento 91, 31044 Montebelluna, (TV) – Tel. 0423 601755 – Fax 0423 602900.

Costo e modalità di pagamento
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base all’articolo 4 del Regolamento.
Se l’importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:
a) il 40 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
b) il 40 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
c) il 20 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

E’ necessario effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.

Il versamento va effettuato con le seguenti modalità:

  • in caso di controversia avente ad oggetto ICI, IMU, TASI, tramite modello F24, compilando con i relativi “codice tributo” la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali;
  • in caso di controversia avente ad oggetto l’Imposta di Pubblicità (ICP) è necessario contattare il Concessionario Abaco S.p.a.
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