PAGAMENTI DALL’ESTERO
1. CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (agevolazione prevista dal Comune)
Con delibera CC n. 73 del 30.12.2020, l’Amministrazione comunale ha deciso di azzerare l’aliquota di una sola abitazione e relative pertinenze (solo di categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate), posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che:
- l’unità immobiliare NON sia locata e NON sia data in comodato;
- i cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato siano:
- Iscritti all’AIRE
- già pensionati nei paesi di residenza (devono percepire pensioni estere erogate dal paese di residenza. No pensioni italiane o estere erogate da uno stato diverso da quello di residenza).
Nel caso in cui il contribuente, in possesso dei suddetti requisiti, possieda più abitazioni in Italia, dovrà scegliere quale di queste beneficerà dell’aliquota pari a zero. In ogni caso il contribuente deve presentare al Comune apposita comunicazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in cui attesta il possesso dei requisiti e indica, mediante i riferimenti catastali, l’immobile che beneficerà dell’azzeramento dell’aliquota. Restano in ogni caso escluse dalla presente agevolazione le abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze, che pagheranno l’Imu con l’aliquota di base prevista per le abitazioni diverse dalla principale (10,6 per mille).
Pertanto, se sono soddisfatti i requisiti sopra indicati, l’IMU NON è dovuta per le categorie catastali da A/2 ad A/7, mentre è dovuta con aliquota 10,6‰ per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8, A/9).
Nel caso in cui il contribuente residente all’estero non avesse i requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione, l’IMU è dovuta con l’aliquota prevista per i fabbricati diversi dall’abitazione principale (10,6‰).
Il contribuente potrà pagare con modello F/24 oppure, se non è possibile utilizzare il modello F24, potrà provvedere al pagamento con vaglia postale internazionale o con bonifico bancario utilizzando i seguenti codici:
codice BIC: PASCITM1V83
IBAN: IT 25 N 01030 61960 000000734752
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
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- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate o “Acconto e Saldo” nel caso di pagamento in unica soluzione.
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La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
2. PENSIONATO RESIDENTI ALL’ESTERO (agevolazione prevista per legge)
Dal 2021 la legge prevede una nuova agevolazione per i pensionati residenti all’estero (non necessariamente cittadini italiani), consistente nell’abbattimento del 50% dell’IMU dovuta per una sola abitazione posseduta in Italia, a condizione che i pensionati residenti all’estero siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La riduzione si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 48 della legge 178/2020).
L’aliquota da applicare è quella prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale (10,60‰ per l’anno 2021).