Comunicazione di cessione fabbricato-ospitalità cittadino extracomunitario

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall’art.12 del D.L. n. 59/78, come convertito dalla legge 191/78. Tale norma prevede che chiunque cede un immobile . o parte di esso, in uso esclusivo, a qualsiasi titolo (vendita, locazione, uso gratuito, donazione , comodato) per un tempo superiore ad un mese è tenuto a darne comunicazione mediante l’apposito modulo all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (nel comune dove è ubicato l’immobile).

La comunicazione può essere spedita a mezzo raccomandata A.R., con allegata copia del documento di identità. Ai fini dell’osservanza dei termini, vale la data della ricevuta postale.
L’apposito modello (PM1 in allegato) è disponibile presso l’ufficio di Polizia Locale o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

ATTENZIONE NOVITA’ INTRODOTTE:

Tale norma ha subito recentemente delle importanti modifiche riguardanti l’obbligo di presentazione di tale comunicazione ed in particolare:

  • dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che ha introdotto la “cedolare secca sugli affitti” la quale prevede, tra l’altro, che la registrazione del contratto di locazione assorba l’obbligo della comuncazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza della cessione di fabbricato parte di esso, il comma 6 di detto articolo stabilisce invece che l’obbligo permane nei casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuato nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti o professioni.
  • Dall’art. 5 comma 4 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in legge 106/2011) che prevede espressamente “Per semplificare le procedure di trasferiemento dei beni immobili, la resitrazione dei contratti di trasferiemnto aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’art. 12del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59 convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”.

Alla luce di quanto sopra si evince che non è più previsto l’obbligo di comunicazione a carico di chi abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita dell’immobile, con l’eccezione prevista dal comma 6 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, resta comunque l’obbligo di comunicazione nei casi di comodato d’uso gratuito (quindi in assenza di contratto di affitto o di compravendita) e nei casi previsti dall’art. 7 del D.Lgs.vo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico dell’immigrazione) che riguarda le persone che alloggiano, ospitano o assumono alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario ovvero cedano allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili.

RIEPILOGANDO:

NON è più previsto l’obbligo di comunicazione a carico di chi abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita dell’immobile).

RESTA comunque l’obbligo di comunicazione nei casi:

  • di comodato gratuito (quindi in assenza di contratto di affitto o di compravendita), e nei casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuato nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti o professioni.
  • nei casi che riguarda le persone che alloggiano, ospitano o assumono alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario ovvero cedano allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili

Se la cessione o l’ospitabilità è effettuata a favore di un extracomunitario, dovrà essere presentata comunicazione entro 48 ore, su apposito modello, allegando copia del permesso di soggiorno e del passaporto valido.
Copia della comunicazione viene inviata alla Questura competente per territorio.

costi

Nessuno

sanzioni

Sanzione amministrativa:

  • da € 103,00 a € 1549,00 per chi omette o presenta in ritardo la comunicazione;
  • da € 160,00 a € 1100,00 per chi omette o presenta in ritardo la comunicazione riguardante un cittadino non appartenente alla comunità europea

Ricorsi e opposizioni

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

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