A.I.R.E. Anagrafe Italiani Residenti all’estero

L’A.i.r.e. è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero Iscriversi all’A.I.R.E. e dichiarare eventuali cambi di residenza è un dovere civico che comporta la possibilità di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato di residenza, nonchè di esercitare con regolarità il diritto di voto.

chi deve chiedere l’iscrizione

Iscriversi all’AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’AIRE nei seguenti casi: – se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. (Ai sensi dell’art 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale);

– se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;

– se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero

L’iscrizione all’AIRE dei cittadini italiani nati all’estero o degli stranieri che hanno acquisito all’estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile, dell’atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza. L’accertamento del possesso/mantenimento della cittadinanza italiana spetta all’Ufficio consolare di residenza. La trascrizione dell’atto di nascita per i cittadini nati e residenti all’estero deve essere effettuata, tramite l’Autorità diplomatico-consolare, presso i Registri di Stato Civile del comune di nascita o di residenza della madre o del padre, ovvero dell’avo materno o paterno. Nell’impossibilità di utilizzare i precedenti criteri, l’interessato dovrà indicare, su espresso invito dell’Autorità diplomatico consolare, un comune di sua scelta (art. 17 DPR n. 396/2000).

chi non deve iscriversi all’A.i.r.e.

– Le persone che intendono recarsi all’estero per un periodo inferiore ad un anno – i lavoratori stagionali – i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari – i militari in servizio presso gli uffici e le strutture della Nato

la procedura di iscrizione

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il previsto modulo per trasferimento di residenza all’estero.In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

iscrizione d’ufficio

L’iscrizione può essere effettuata anche d’ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del Comune, notificato all’indirizzo estero tramite il consolato di residenza.

dove

Ufficio A.I.R.E. Piazza G. Gabbin, 12 Preganziol (TV)
telefono 0422.632298 fax 0422.632274 anagrafe@comune.preganziol.tv.it

INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata)
Comune di Preganziol – Servizi Demografici – Piazza Gabbin, 1 31022 Preganziol FAX: 0422 632274

E-MAIL semplice: protocollo@comune.preganziol.tv.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI
Piazza G. Gabbin, 12 Preganziol (TV) telefono 0422.632298 fax 0422.632274

informazioni utili

Il cittadino iscritto all’ A.I.R.E. : viene cancellato dall’anagrafe della popolazione residente rimane iscritto nelle liste elettorali del Comune può richiedere certificati anagrafici può ottenere documenti di riconoscimento (carta d’identità e passaporto) anche al Consolato Italiano nel Paese di residenza può chiedere il trasferimento dall’ A.I.R.E. di un Comune all’ A.I.R.E. di un altro Comune, se in quest’ultimo risultano già iscritti altri componenti del nucleo familiare A seguito dell’iscrizione all’ A.I.R.E. , l’ufficio anagrafe provvede automaticamente a comunicare all’Azienda Sanitaria Locale ( A.U.L.S.S. ) l’avvenuta cancellazione dal registro della popolazione residente, per gli adempimenti relativi all’assistenza medica.

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