Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile

Dall’ 11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art. 12 della Legge n. 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Celebrazione del matrimonio in forma civile;
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero):
• Residenza di uno dei coniugi.

In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO

Possono ricorrere a questa procedura semplificata i coniugi che:

  • NON hanno in comune figli minori;
  • NON hanno in comune figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
  • NON concordano patti di trasferimento patrimoniale.

Pur restando fermo il divieto che l’accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti), il Ministero dell’Interno ha previsto che nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile possa essere concordato tra i coniugi un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).

PROCEDIMENTO

1. Fase istruttoria
Ognuno dei due coniugi deve presentare il modello DEM M37 RICHIESTA RICEVIMENTO ACCORDO EX ART. 12 D.L. 132_2014 debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile a fondo pagina.
L’ufficiale di Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari l’Ufficio di Stato Civile, previo contatto con gli interessati, stabilisce la data della redazione dell’accordo.
Per tale data i coniugi devono aver effettuato il versamento del diritto fisso di € 16,00 effettuato esclusivamente attraverso PagoPa, con le modalità indicate nella sezione COSTI.

2. Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’Ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

3. Conferma dell’accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. Se le parti non si presentano al secondo appuntamento per la conferma dell’accordo, il primo atto di accordo non avrà alcun valore; se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre ricominciare l’iter ripresentando il modello DEM M37.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di redazione dello stesso.

COSTI

Diritto fisso di € 16,00 da versare esclusivamente attraverso PagoPa
– accedendo alla pagina web https://www.comune.preganziol.tv.it – Servizi Online – PAGAMENTI ONLINE (PAGOPA) scegliendo come tipologia di pagamento “Diritto fisso Separazione/Divorzi”, procedendo al pagamento on-line o presso uno sportello abilitato alla riscossione con la stampa dell’avviso di pagamento PagoPa;
oppure
– recandosi ad uno sportello abilitato alla riscossione muniti di avviso di pagamento PagoPa rilasciato direttamente dall’Ufficio Stato Civile previa richiesta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

• Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi.
• Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
• D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.

 

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