Certificati ed estratti di stato civile

Dal 1° gennaio 2012, quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, previste dalla legge n. 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni e di Gestori di Pubblici Servizi non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, ma devono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

A seguito della modifica dell’art 2 del D.P.R. 445/2000, intervenuta con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge n. 120/2020, tutte le misure di semplificazione previste e disciplinate dal D.P.R. 445/2000, comprese le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono valide ed efficaci anche per tutti i soggetti privati. Il soggetto privato può richiedere all’Amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato come previsto dall’art. 71 c.4 del D.P.R. n. 445/2000.

L’Ufficio dello Stato civile rilascia i certificati o gli estratti di atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte relativi ad eventi avvenuti nel comune, oppure in altri comuni se il relativo atto è stato trascritto per motivi di residenza al momento dell’evento (es. il Comune di residenza di uno degli sposi per l’atto di matrimonio).

Si possono richiedere certificati ed estratti relativi ad atti registrati a partire dal 1 settembre 1871; per il periodo antecedente ci si deve rivolgere alle parrocchie del Comune.

TIPOLOGIE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI

CERTIFICATO DI NASCITA, MORTE, MATRIMONIO E UNIONE CIVILE

I certificati di stato civile contengono le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I certificati di stato civile possono essere richiesti dalla persona cui si riferisce l’atto e da chiunque ne abbia interesse.

ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI NASCITA, MORTE, MATRIMONIO E UNIONE CIVILE

Gli estratti degli atti dello stato civile rilasciati per riassunto riportano le indicazioni contenute nell’atto stesso e le relative annotazioni.

Gli estratti per riassunto senza indicazione di paternità e maternità possono essere richiesti dalla persona cui si riferisce l’atto e da chiunque ne abbia motivato interesse.

Sia nei certificati che negli estratti per riassunto vige il divieto di indicare paternità e maternità, tranne nel caso di utilizzo per l’esercizio di diritti o adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o filiazione.

Per questo motivo se l’estratto di nascita viene richiesto con l’indicazione di paternità e maternità potrà essere rilasciato solo agli interessati per l’esercizio di diritti e doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione L. n. 1064/1955 – art. 3 D.P.R. n. 432/1957). Nel caso sia richiesto da soggetto diverso dall’interessato, ad esempio agenzie, procuratori, avvocati etc deve essere allegato alla richiesta documento a dimostrazione che questo agisce in nome e per conto del diretto interessato.

ESTRATTO PER COPIA INTEGRALE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. L’estratto per copia integrale consiste in una copia conforme all’atto originale.

Il documento richiesto verrà rilasciato esclusivamente alla persona cui si riferisce l’atto o su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante (art. 107 D.P.R. n. 396/2000).

Nel caso sia richiesto da soggetto diverso dall’interessato, ad esempio agenzie, procuratori, avvocati etc deve essere allegato alla richiesta documento a dimostrazione che questo agisce in nome e per conto del diretto interessato.

A seguito dell’abrogazione dell’art. 177 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ad opera dell’art. 27 del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 la copia integrale non è più rilasciabile a chiunque se trascorsi 70 anni dalla formazione dell’atto, ma è sempre necessario un interesse giuridicamente rilevante.

ESTRATTO PLURILINGUE DI CUI ALLA CONVENZIONE DI VIENNA DELL’8 SETTEMBRE 1976.

Sono validi in Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.
Soggiacciono alle norme per il rilascio delle copie integrali, quindi possono essere rilasciati esclusivamente ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante (art. 1 Convenzione di Vienna dell’8/09/1976)

ESTRATTI PER USO RICONOSCIMENTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS

Come sopra precisato sia nei certificati che negli estratti per riassunto vige il divieto di indicare la paternità e la maternità salvo che l’uso sia finalizzato all’esercizio di diritti o all’adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione: in questo caso viene rilasciato SOLO agli interessati per far valer diritti o doveri derivanti dalla filiazione (legge 432/1957).

Gli estratti con l’indicazione di paternità e maternità richiesti per uso riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis possono essere richiesti solo dall’interessato che intenda farsi riconoscere come cittadino italiano o da un suo delegato. Le Agenzie d’affari, procuratori o terze persone prive di delega non hanno titolo per richiedere l’estratto con paternità e maternità.

MODALITA’ DI RICHIESTA

I certificati possono essere richiesti utilizzando l’appositi moduli DEM M10 e DEM M11 scaricabili nella sezione Modulistica di questa pagina, contenenti anche le indicazioni per il ritiro del certificato:
a mezzo posta elettronica, all’indirizzo protocollo@comune.preganziol.tv.it
a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it
a mezzo posta all’indirizzo Piazza Gabbin n. 1 – 31022 Preganziol (TV)
Personalmente presso lo Sportello Anagrafe

TEMPI PER IL RILASCIO

– Rilascio immediato allo sportello, salvo casi particolari;
– 30 giorni dalla ricezione della richiesta, nel caso di richiesta inviata per posta o a mezzo email;
– 180 giorni dalla richiesta se il certificato è richiesto per uso riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113).

COSTI

La certificazione dagli atti dello stato civile è esente da tasse ed imposte.
In caso di spedizione a domicilio, deve essere allegata una busta preaffrancata per la risposta (per l’Italia) o coupon-réponse international (per l’estero)

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 450 del Codice Civile
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113

torna all'inizio del contenuto