Agibilità – art. 24 DPR 380/2001

Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto legittimato presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a)       nuove costruzioni;

b)       ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c)       interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24.

La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

La segnalazione certificata è corredata dalla seguente documentazione:

a)       attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24;

b)       certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c)       dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

d)       gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e)       dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

L’utilizzo delle costruzioni soggette ad agibilità può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione prescritta;

Controllo a campione da parte del servizio edilizia privata

La segnalazione certificata, a seguito di protocollazione generale, sarà registrata sul sistema informatico in dotazione al servizio.

Si effettueranno controlli a campione nella quantità minima di 1 ogni 10, salvo che il responsabile del procedimento non ritenga di provvedervi in determinati casi.

Nel caso in cui le segnalazioni certificate di agibilità non controllate ed archiviate, non risultassero regolari ad una successiva verifica (per esempio a seguito esame per successive pratiche edilizie, esposto od altro) saranno attivate le procedure sanzionatorie previste per tali fattispecie, ivi comprese le segnalazioni agli ordini professionali ed alla Procura in caso di false dichiarazioni e/o attestazioni di requisiti e/o presupposti.

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