Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorieta’

Le dichiarazioni sostitutive sono uno strumento di semplificazione nei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Dal 1° gennaio 2012, quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, previste dalla legge n. 183/2011,

le Pubbliche Amministrazioni e di Gestori di Pubblici Servizi non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, ma devono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

A seguito della modifica dell’art 2 del D.P.R. 445/2000, intervenuta con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge n. 120/2020, tutte le misure di semplificazione previste e disciplinate dal D.P.R. 445/2000, comprese le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono valide ed efficaci anche per tutti i soggetti privati. Il soggetto privato può richiedere all’Amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato come previsto dall’art. 71 c.4 del D.P.R. n. 445/2000.

CHI PUO’ RENDERE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Come previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà possono essere rese dai cittadini italiani e dell’Unione europea.

I cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori dei casi sopracitati i cittadini non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

LIMITI DI UTILIZZO DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Le dichiarazioni sostitutive non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore, come indicato dall’art. 49 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione non può essere utilizzata per presentare atti o documenti all’autorità giudiziaria, alla Questura nei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno, o nei procedimenti elettorali (es. presentazione di liste di candidati per la partecipazione ad elezioni; presentazione di proposte referendarie e di leggi di iniziativa popolare).

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà, dichiarazioni di intenti o propositi per il futuro, dichiarazioni di impegno o volontà, di accettazione o di rinuncia di incarichi a terzi, procure, scritture private o dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE)

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (detta comunemente “autocertificazione”) è un documento sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione di certificati comprovanti stati, qualità personali e fatti espressamente e tassativamente indicati dall’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Cosa si può autocertificare

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

MODALITA’

L’autocertificazione deve essere compilata e firmata dal cittadino.

E’ possibile verificare i propri dati anagrafici e stampare l’autocertificazione precompilata riguardante i dati di nascita, stato civile, cittadinanza, composizione famiglia anagrafica, residenza, esistenza in vita accedendo al sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

https://www.anpr.interno.it/portale/a-cittadini

COSTO

Gratuito.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, consiste in una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

MODALITA’

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi deve essere compilata e sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità e inviata a mezzo posta o per via telematica secondo la normativa vigente.

Se la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici o deve essere prodotta a privati che richiedono l’autentica di firma, il dichiarante deve firmare in presenza del Pubblico Ufficiale che autentica la sottoscrizione.

COSTO

Se non è richiesta l’autentica della sottoscrizione: gratuito.

Se è richiesta l’autentica della sottoscrizione: € 16,00 imposta di bollo e € 0,52 diritti di segreteria.

Se è richiesta l’autentica di sottoscrizione in carta libera, solo nei casi previsti dalla Legge – Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 o altre disposizioni di legge che prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo: € 0,26 diritti di segreteria.

 

NORMATIVA

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020

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