Locazioni turistiche – informazioni e modulistica

Ai sensi dell’art 27-bis della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 (BUR n. 51/2013) le locazioni turistiche sono appartamenti e case dati in locazione, in tutto o in parte, ai turisti, senza la fornitura di servizi durante il loro soggiorno.
In questa tipologia di struttura, non aperta al pubblico, non è permesso offrire prestazione di servizi agli ospiti (trasporto, colazione, pulizie giornaliere, ecc.).
Possono invece essere fornite esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione:
– energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento/climatizzazione, manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione arredi e dotazioni deteriorati;
– pulizia dell’alloggio solo al cambio dell’ospite;
– biancheria letto e bagno, se richiesta, ma solo al cambio dell’ospite.

COMUNICAZIONE DI LOCAZIONE TURISTICA

Legge 178/2020 c.d. Legge di Bilancio 2021 ha modificato l’art. 13-quater del Decreto Legge 34/2019 c.d. Decreto Crescita istituendo una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi tenuta dal Mibact. Il locatore turistico, prima di iniziare l’attività di locazione, comunica alla Regione ed al Comune, inserendo nella procedura informatica on line i dati del locatore, dell’alloggio dato in locazione, del periodo  di locazione, nonché il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei.

La suddetta comunicazione di locazione turistica è presentata dal locatore solo tramite SPID, CIE o CNS, ai sensi del DL n.76/2020.

I soli locatori turistici in forma imprenditoriale, dopo aver presentato la suddetta comunicazione di locazione  alla Regione, la stampano e la comunicano anche al SUAP per il successivo inoltro al Comune.

A tal fine si informa che secondo quanto previsto dal comma 595 e 596 della Legge 178/2020 c.d. Legge di Bilancio 2021, che ha modificato l’art. 4 del Decreto Legge 50/2017, il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile solo in caso di destinazione alla locazione breve per un periodo non superiore a 30 giorni e di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. In tutti gli altri casi l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile.

Per compilare una comunicazione di una nuova locazione turistica cliccare sul seguente link: Turismo 5 – Locazioni (regione.veneto.it)

Per l’invio al S.U.A.P. del Comune di Preganziol inviare la comunicazione mediante il portale Impresainungiorno al seguente link: Home – impresainungiorno.gov.it

ASSEGNAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE

ATTENZIONE: il Decreto Legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito dalla Legge 15 dicembre 2023 n. 191 ha istituito il nuovo Codice Identificativo Nazionale – CIN. Il Ministero del Turismo nella sua pagina web, che invitiamo a leggere a questo link: CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA TELEMATICA DI ASSEGNAZIONE DEL CIN (ministeroturismo.gov.it), ha chiarito che la piattaforma per ottenere il nuovo codice non è ancora entrata in esercizio e che appena sarà disponibile ne sarà data notizia tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dello stesso Ministero. Nel frattempo i titolari di strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali e a continuare ad utilizzare il codice identificativo regionale CIR. Le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso.

Dopo che la comunicazione di locazione turistica è stata validata dai competenti uffici della Direzione Turismo e registrata nella banca dati ROSS 1000, la procedura telematica assegna automaticamente il codice identificativo a ogni alloggio registrato in anagrafe.

Il codice diventa visibile al locatore turistico, quando egli accede, nel portale regionale del turismo, alla procedura ROSS1000, al seguente link : https://flussituristici.regione.veneto.it/    mediante il tasto Entra con MyID e utilizzando il suo account SPID, CIE O CNS.

A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente dalla procedura telematica un unico codice identificativo e ciascun locatore può visualizzare solo i codici identificativi dei suoi alloggi dati in locazione.

Per le locazioni registrate all’interno della procedura ROSS 1000 a partire dal 1 dicembre 2021, il nuovo codice   è costituito dal codice ISTAT del comune ove è ubicato l’alloggio, dalla tipologia di struttura che nel caso di locazione turistica viene indicato con codice comunale LOC e un numero progressivo.

Per tutte le locazioni già registrate nella vecchia procedura, resta valido il codice precedentemente assegnato che invece era costituito dalla lettera M, dal codice ISTAT del comune ove è ubicato l’alloggio e un numero progressivo.

DOVE PUBBLICARE ED ESPORRE IL CODICE IDENTIFICATIVO

Per ciascun alloggio dato in locazione turistica, il locatore deve:

a) pubblicare il codice identificativo assegnato dalla procedura telematica nelle parti informative relative all’alloggio presenti sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva;

b) esporre il codice identificativo assegnato dalla procedura telematica su una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno dell’edificio che comprende l’alloggio o nella pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell’edificio che comprende l’alloggio, secondo le modalità indicate dall’art. 9 del  Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2  aggiornato con Regolamento 7/2020

QUANDO PUBBLICARE ED ESPORRE IL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO

Per tutti gli alloggi dati in locazione turistica, oggetto di comunicazione di locazione turistica successiva alla data del 4 febbraio 2022, sia gli obblighi di pubblicazione del codice identificativo sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva, sia gli obblighi di esposizione su targa affissa all’ingresso esterno dell’edificio o nella pulsantiera, devono essere assolti entro 30 giorni dalla data di ricezione della mail di convalida di registrazione del profilo utente; data che verrà comunicata ai Comuni per i controlli di competenza.

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEFINITIVA DI LOCAZIONE TURISTICA

Per comunicare alla Regione ed al Comune la chiusura definitiva dell’alloggio in locazione, il  locatore turistico  accede alla procedura ROSS1000, al seguente link: https://flussituristici.regione.veneto.it/

mediante il tasto Entra con MyID e utilizzando il suo account SPID, CIE o CNS e registra la chiusura definitiva nella banca dati ROSS1000.

I soli locatori turistici in forma imprenditoriale dopo aver presentato la suddetta comunicazione di chiusura definitiva alla Regione, la stampano e la comunicano anche al SUAP per il successivo inoltro al Comune tramite il portale Impresainugiorno con la stessa procedura prevista per la comunicazione di apertura della locazione turistica.

Attenzione: ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis della citata Legge regionale, “decorso un periodo di 12 mesi consecutivi senza che il locatore abbia comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d’ufficio alla chiusura della posizione anagrafica degli alloggi in locazione turistica nel S.I.R.T.”.

COMUNICAZIONI DEI DATI DEGLI OSPITI PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA 

Per informazioni si rinvia al link  https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

Tra i documenti allegati in calce a questa pagina sono presenti i moduli per la richiesta delle credenziali di primo accesso al portale.

Imposta di soggiorno

Comunicare all’Ufficio Tributi del Comune l’avvio dell’attività di locazione turistica per il  pagamento dell’imposta di soggiorno;
Per informazioni  Ufficio Tributi – IMPOSTA DI SOGGIORNO

Obblighi fiscali del locatore turistico

Per ottenere le informazioni di tipo fiscale, rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o ad un professionista esperto di diritto tributario.

NORME DI RIFERIMENTO

L.R. n. 11/2013, articolo 27 bis;
Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 testo vigente aggiornato con Regolamento 7/2020

DGR n.1615 del 19 novembre 2021

DDR Turismo n.28 del 1 febbraio 2022

Link utili

Legge Regione Veneto  n. 11/2013;

FAQ sulle locazioni turistiche

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori – LOCAZIONI

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