Attività di onicotecnico

La Regione Veneto con la L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 ha disciplinato l’attività di decorazione-applicazione di unghie artificiali. L’articolo 112 c. 4 definisce come attività di onicotecnico: “‘applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali, anche mediante la preparazione dell’unghia e non consente l’effettuazione di interventi curativi sulla superficie corporea, né il trattamento o l’alterazione dell’unghia naturale o forme di trattamento invasivo che incidano sulla pelle.

Pertanto tutte le attività di cura delle unghie che non rientrano in questa definizione sono da considerarsi attività riservate agli operatori in possesso dei requisiti per l’attività di estetista e per iniziare l’attività dovranno inoltrare la relativa pratica tramite il portale impresainungiorno al seguente link: Home – impresainungiorno.gov.it

La L.R. 30/2016 istituisce il corso di formazione denominato “Corso di formazione relativo all’attività di onicotecnico”, che è organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 19. Con il superamento del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Essa inoltre stabilisce che i locali in cui è svolta l’attività di onicotecnico devono rispettare i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale, regionale e comunale.

 

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