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23 Febbraio 2020

CORONAVIRUS: Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto

 

Si riporta un estratto dell’ Ordinanza n. 1 23.02.2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Art. 1 (Misure urgenti per evitare la difiusione del C0VID-19)

  • 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
  • 2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
    • Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
    • Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le’ professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
    • Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali ed del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
    • Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
    • Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
    • Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
      • 1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
      • 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
      • 3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
      • 4. Coprirsi bocca e naso se si stamutisce o tossisce
      • 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
      • 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
      • 7. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
      • 8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
      • 9. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
      • 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
    • Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
    • Le RSA per non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti;
    • Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
    • Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua;
    • Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

CORONAVIRUS: Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto
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