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18 Dicembre 2020

Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto, n. 169 del 17 dicembre 2020, efficace dal 19 al 23 dicembre 2020

 

MISURE RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO INDIVIDUALE

📌Il nuovo decreto legge n.172 del  18/12/2020  del Presidente del Consiglio dei Ministri entra in vigore il 24.12;
📌L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale rimarrà in vigore fino al 23.12.
Dal 21.12 entrerà comunque in vigore il divieto di spostamento fra regioni.
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Spostamenti tra Comuni del Veneto

Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.
Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
  • Servizi alla persona
E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
  • Spostamenti verso ristoranti
I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo-
  • Spostamento relativo a minori
Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
  • Spostamento per matrimoni e funerali
E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
  • Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).
E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
  • Spostamento verso la seconda casa
E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.
  • Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico
Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
  • Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi
Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.
  • Autocertificazione
Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link
https://www.interno.gov.it/…/modello_autodichiarazione… e da esibire all’organo di controllo.
La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.
Confermati i contenuti dell’ordinanza n. 167 del 10 dicembre 2020.
Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto, n. 169 del 17 dicembre 2020, efficace dal 19 al 23 dicembre 2020
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