Permessi veicoli persone invalide

I cittadini, con problemi di deambulazione e i non vedenti, possono richiedere il rilascio di un contrassegno da esporre sulla parte anteriore del veicolo con cui circolano, che autorizza:

la libera circolazione:

  • nelle zone a traffico limitato (previa comunicazione agli organi comunali competenti per territorio);
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle corsie preferenziali per mezzi di trasporto pubblico collettivo e taxi;

La sosta:

  • negli spazi riservati alle persone con handicap;
  • gratuita nelle aree pubbliche in cui diversamente sarebbe soggetta al pagamento di un corrispettivo, (es. parcometro) quando gli spazi destinati ai titiolari dei medesimi risultino occupati (se così disposto dell’amministrazione, ai sensi degli art. 381 del Regolamento di attuazione del C.d.S.);

L’autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno disabili non derogano ai divieti imposti dalle norme di comportamento (es. incroci,curve, fermata mezzi pubblici, dossi, gallerie, attraversamenti pedonali, soste sul marciapiede) e nei casi in cui la sosta presuppone un intralcio alla regolare circolazione come disposto dal C.d.S.  .

Il contrassegno ha validità su tutto il territorio nazionale  ed europeo per 5 anni ed è gratuito;
È possibile il rilascio di autorizzazione temporanea, per patologie particolari non definitive.
È strettamente personale, non cedibile, non vincolato ad uno specifico veicolo e nemmeno al possesso della patente di guida.
È vietato l’uso del documento da persone diverse dall’interessato.
L’uso improprio del contrassegno ne comporta il ritiro e la presentazione di una nuova domanda, qualora permangano i requisiti necessari per ottenerlo.
Il contrassegno, se inutilizzato o in caso di decesso del titolare, deve essere tempestivamente restituito alla Polizia Locale.

come

Per il rilascio del contrassegno, occorre presentare all’Ufficio di Polizia Locale o presso lo Sportello ComUnico, anche a mezzo di persona delegata, richiesta su apposito modulo, allegando la seguente documentazione:

  • per il rilascio, certificazione dell’ufficiale sanitario, da effettuarsi presso il Distretto Sanitario, oppure verbale della commissione medica integrata di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che riporti anche l’asistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,e sucessive modificazioni (anche per la categoria non vedenti – art. 12 c. 3 del D.P.R 503/96).
  • per il rinnovo, è sufficiente la certificazione del medico curante, che attesti il permanere delle condizioni di necessità. All’atto del rilascio del nuovo contrassegno, il titolare dovrà restituire quello scaduto.
  •  numero due foto tessera recenti ;
  • la firma del richiedente dell’autorizzazione disabili sul relativo tagliando.
  • per duplicato in caso di furto o smarrimento, presentare copia della relativa denuncia, in caso di deteriioramento al ricevimento del nuovo contrassegno dovrà essere consegnato il contrassegno deteriorato.
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