Richiesta di attestazione idoneità alloggio

Cos’è

Il certificato di attestazione parametri alloggio per cittadini extracomunitari (disciplinato dalla seguente normativa – L. 94/2009 con particolare riferimento all’art. 29 comma 3) attesta che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge, è fornito di requisiti di e idoneità igienico-sanitari, è dotato di idoneità abitativa ed indica, in relazione alla superficie dello stesso, il numero delle persone che possono abitarvi.

Occorre ai cittadini extracomunitari per pratiche relative a:

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
– Legge n. 40 del 1998, articolo 27, comma 3, lett. A
– D.LGS. n. 286 del 1998, articolo 29, comma 3, lett. A
– DPR n. 394 del 1999, articolo 6, comma 1, lett. B

COESIONE FAMILIARE
– D.LGS. n. 286 del 1998, articolo 30, comma 13, lett. C

CONTRATTO DI SOGGIORNO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
– D.LGS. n. 286 del 1998, articolo 5-bis, comma 1, lett. A
– DPR n. 394 del 1999, articolo 8-bis, comma 1
– DPR n. 394 del 1999, articolo 13, comma 2-bis

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO
– D.LGS. n. 286 del 1998, articolo 26, comma 3

CARTA DI SOGGIORNO
– DPR n. 394 del 1999, articolo 16, comma 4, lett. B

Requisiti

RICHIEDENTE:
Cittadino extracomunitario maggiorenne

ALLOGGIO:
L’alloggio per il quale viene richiesta l’idoneità:
– può essere di proprietà pubblica (es. alloggi E.R.P.) o privata;
– deve trovarsi sul territorio del Comune di Preganziol, indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente;
– deve essere a disposizione del richiedente a qualunque titolo.

N.B. La denuncia di ospitalità per stranieri non è considerata un titolo sufficiente.

I parametri minimi dell’alloggio validi sul territorio di Preganziol devono rispettare i parametri previsti dal D.M del 05/07/1975 riguardo ai locali adibiti ad abitazione e in particolare:
– per ogni abitante deve essere assicurata la seguente superficie abitabile: per un abitante 28 mq, per 2 abitanti 38 mq, per 3 o 4 abitanti 50 mq, per 5 abitanti 75 mq, per 6 abitanti 90 mq, per oltre 6 persone 10 mq aggiuntivi per ciascuno dei successivi abitanti;

In caso di domanda di idoneità dell’alloggio per ricongiungimento familiare l’alloggio deve presentare le seguenti caratteristiche:
– essere allacciato alla rete idrica comunale;
– essere allacciato alla rete fognaria comunale o ad altro sistema di smaltimento reflui conforme alle norme di Legge e di Regolamento;
– essere dotato di impianto di riscaldamento conforme alle norme di Legge e di Regolamento;
– non essere ubicato al piano seminterrato o interrato;
– essere dotato di impianto elettrico a norma;
– essere dotato di impianto rete-gas a norma;
– essere dotato di impianto idraulico a norma;

Termine chiusura del procedimento

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.
Ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché  delle disposizioni contenute nello specifico atto, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Segretario Generale del Comune.

Atto conclusivo

In caso di accoglimento della richiesta: Attestazione di idoneità dell’alloggio;
In caso di diniego: Comunicazione contenente le ragioni del diniego, oltre che tempi e autorità presso cui è possibile presentare ricorso.

Termine di validità

In caso di accoglimento della richiesta: 6 mesi dalla data di rilascio (non di ritiro) dell’attestazione;
In caso di non accoglimento della richiesta: Il diniego è valido fintanto che permangono le ragioni che lo hanno determinato (è comunque necessario presentare una nuova richiesta).

Note

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore non comunitario deve contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge per gli alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica).

Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla normativa nazionale ovvero, nel caso di ricongiungimento di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia.

L’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, è consentito da parte del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.

L’attestazione di idoneità dell’alloggio per il rilascio/rinnovo del documento di regolare soggiorno va richiesta anche nel caso di convivenza del cittadino straniero con il datore di lavoro.

Normativa

– D. Lgs. 286 del 25/07/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
– L. 189 del 30/07/2002 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;
– L. 94 del 15/07/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
– D.M. del 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione”;

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