Alloggi residenziali temporanei di proprietà dell’Amministrazione Comunale destinati alle situazioni di emergenza abitativa e disagio sociale

L’Amministrazione Comunale destina tutti gli alloggi ad uso abitativo di proprietà alle situazioni di emergenza abitativa e disagio sociale, che in particolare colpiscono nuclei familiari in cui siano presenti disabili, anziani e minori e tenuto conto delle condizioni economico-sociali degli stessi.

chi

Possono fare richiesta di assegnazione di alloggio temporaneo in situazione di emergenza chi si trovi nelle seguenti situazioni:
a)    provvedimento esecutivo di sfratto o provvedimento di vendita coattiva dell’alloggio ovvero coloro che sono stati soggetti ad un provvedimento di sfratto (anche senza procedimento giudiziario) o un provvedimento di vendita coattiva dell’alloggio ed aver reperito una sistemazione alloggiativa provvisoria e/o precaria;
b)    ordinanza di sgombero per pubblica incolumità (nel caso in cui l’alloggio sia abitato dal proprietario è necessario che l’evento che ha determinato lo sgombero non sia imputabile al proprietario stesso);
c)    mancanza di alloggio con contestuale sistemazione in luogo non ad uso abitativo permanente quali, ad esempio, roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio e che comunque non abbiano i requisiti di agibilità;
d)    essere locatario di alloggio igienicamente inidoneo, insalubre, con attestazione ASL dalla quale risulti la condizione di inagibilità;
e)    essere destinatario di un progetto psico-sociale o socio-riabilitativo a cura dei servizi sociosanitari territoriali in condizione di emergenza abitativa attestata dai servizi sociali.

Possono presentare domanda per l’assegnazione di un alloggio i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
a)    cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea. Sono ammessi gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 27 L. 189/02);
b)    residenza anagrafica nel Comune di Preganziol da almeno ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda di assegnazione;
c)    non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un alloggio ubicato in qualsiasi località ad eccezione dell’alloggio che sia stato dichiarato inagibile ai sensi del comma 1, lett. a), dell’art. 7 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;
d)    valore economico del nucleo familiare pari o inferiore ad € 15.000,00. Tale valore è determinato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
e)    non aver ceduto o rinunciato, in tutto o in parte, ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica o ad un alloggio comunale eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
f)    non occupare senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

come

Le domande di assegnazione temporanea di alloggio, da presentare al Comune di Preganziol, su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, possono essere presentate ciascun anno dal 1 gennaio al 31 dicembre, e concorrono alla formazione delle 2 graduatorie semestrali riferite allo stesso anno.

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