Dichiarazione di nascita

E’ la dichiarazione obbligatoria che deve essere resa in seguito al parto per iscrivere il nuovo nato nei registri di Stato Civile e successivamente nell’anagrafe della popolazione residente

CHI

Se il bambino è nato da genitori coniugati: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.

Se il bambino è nato da genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

Il dichiarante, comunque, deve avere compiuto i 16 anni di età; nel caso in cui il dichiarante abbia meno di 16 anni di età è necessaria Autorizzazione del Tribunale.

DOVE E QUANDO

La dichiarazione può essere resa:

Presso il centro di nascita: entro 3 giorni dalla nascita il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). La direzione sanitaria invierà poi l’atto al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;

Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuto il parto.

Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.  Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

L’iscrizione anagrafica del figlio verrà registrata presso il comune di residenza della madre e comporterà l’attribuzione automatica del Codice Fiscale che verrà spedito all’indirizzo di residenza.

Se la dichiarazione viene resa dopo i 10 giorni dalla nascita il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne da’ segnalazione al Procuratore della Repubblica.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Documento di identità valido del o dei dichiaranti;
  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrico/a che ha assistito al parto.
  • Dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria

I genitori stranieri, se non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.

COGNOME DEL BAMBINO

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 il figlio assume il cognome di entrambi i genitori secondo l’ordine concordato dai medesimi, o, sempre previo accordo tra loro, il cognome di uno solo di essi.

Figlio nato da genitori entrambi stranieri: per la determinazione del cognome del neonato si applica la legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 218/1995.

NOME DEL BAMBINO

Per i cittadini italiani la normativa prevede che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e, a partire dal 2013, può essere composto da un solo nome oppure da più nomi, fino ad un massimo di tre, eventualmente separati da una virgola. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi. Quindi le generalità anagrafiche corrispondono solo ed esclusivamente ai nomi antecedenti la virgola.

Per il figlio nato da genitori entrambi stranieri: come per il cognome, si applica anche per la disciplina del nome, la legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza.

CASI PARTICOLARI

  • Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta al esclusivamente comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all’estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori italiani residenti all’estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita

COSTI        

nessuno

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”;
  • P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative;
  • Legge n. 218/1995;
  • P.R. n 323 del 6 settembre 1989 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull’anagrafe e sul censimento degli italiani all’estero”;
  • n 470 del 27 ottobre 1988 “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”:
  • Codice civile artt. 231 e seguenti.
  • Sentenza Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022 pubblicata nella Gazzetta ufficiale  1^ Serie Speciale n. 22 del 1 giugno 2022

 

 

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