Pubblicazioni di matrimonio

COSA SONO
Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di accertare che i futuri sposi siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste per legge per contrarre matrimonio e di rendere nota a chiunque la volontà delle due persone di sposarsi, permettendo a chiunque sappia della presenza di impedimenti di fare le previste opposizioni.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono dettagliatamente indicate dal codice civile con gli articoli da 84 a 89.

A CHI SONO RIVOLTE
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie per:
Cittadini italiani di cui almeno uno residente in questo Comune interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario o di altri culti ammessi dallo Stato Italiano o regolati da intese;
Cittadini stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.

PROCEDIMENTO
Le pubblicazioni devono essere richieste all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi.

A tal fine gli interessati anticipano all’Ufficio di Stato Civile le dichiarazioni relative alle loro generalità, compilando ciascuno il modulo DEM M23, scaricabile a fondo pagina, che dovrà essere consegnato all’Ufficio di Stato Civile.

Nel giorno concordato con l’Ufficio di Stato Civile per la richiesta di pubblicazione di matrimonio devono essere presenti:
entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
il traduttore-interprete maggiorenne nel caso di nubendo o testimone straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana. Il traduttore-interprete deve essere presente sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.

L’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale con i dati dei nubendi, riceve la dichiarazione degli sposi relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alla mancanza di impedimenti e verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese nel verbale di pubblicazione di matrimonio acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.

La pubblicazione consiste in un avviso che viene affisso all’Albo Pretorio on-line, presente sul sito internet istituzionale del Comune, contenente i dati dei nubendi ed il luogo di celebrazione. L’affissione avviene per 8 giorni consecutivi, seguono poi tre giorni per eventuali opposizioni.

L’Ufficiale dello Stato Civile provvede inoltre a richiedere la pubblicazione all’eventuale altro Comune di residenza di uno dei due nubendi.

Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito concordatario o di altri culti ammessi dallo Stato Italiano o regolati da intese, l’Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l’autorizzazione per il Ministro di Culto. I nubendi provvederanno a recapitare il documento al Parroco o al Ministro di Culto.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un Comune diverso da quello di residenza devono presentare apposita motivata domanda all’Ufficiale dello Stato civile presso cui vengono eseguite le pubblicazioni di matrimonio.

A pubblicazione avvenuta l’Ufficio dello Stato Civile provvede ad inviare, all’Ufficiale dello Stato Civile del comune prescelto, la delega per la celebrazione del matrimonio.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Al momento dell’appuntamento i nubendi devono presentarsi all’Ufficio dello Stato Civile muniti di:
Documento d’identità in corso di validità;
Codice fiscale;
• Eventuale procura speciale in originale;
Una marca da bollo da € 16.00 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Preganziol, oppure due marche da bollo se uno degli sposi è residente in altro Comune italiano.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASI PARTICOLARI
Alcuni documenti non sono acquisibili d’Ufficio e devono essere necessariamente prodotti dagli interessati:
Matrimonio religioso concordatario: occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di questo Comune;
Matrimonio con rito acattolico: occorre produrre la richiesta di pubblicazione del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate all’Ufficio dello Stato Civile;
Nubendo minorenne: il minorenne che ha compiuto 16 anni necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale dei Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
Nubenda vedova da meno di 300 giorni: necessita della dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza. Tale dispensa non è necessaria nel caso in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili siano stati pronunciati in base all’art. 3 n. 2 lettera b) ed f) della Legge 1/12/1970 n. 898.
Nubendi parenti o affini: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
Nubendi residenti all’estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) le pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all’indirizzo di residenza. Se solo un nubendo è residente all’estero (iscritto all’AIRE) e l’altro è residente a Preganziol, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il consolato o presso il Comune.
Nubendi cittadini stranieri: si veda quanto riportato nel paragrafo sottostante.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I CITTADINI STRANIERI
Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare:
NULLA-OSTA al matrimonio rilasciato dalle competenti Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata) con firma dell’Ambasciatore o del Console legalizzata dalla Prefettura.

I nulla-osta rilasciati dai consolati dei seguenti Paesi sono esenti dalla legalizzazione da parte della Prefettura in base alle convenzioni citate:
Convenzione di Londra del 1968: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Federazione Russa, Norvegia, Malta, Estonia;
Convenzione di Roma del 1960: Bosnia, Croazia, Macedonia, Serbia, Slovenia
Convenzione di Bruxelles del 1987: Danimarca, Lettonia.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un’Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia).

Il nulla-osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge, debitamente legalizzati e tradotti).
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta e nelle altre certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate nell’anagrafe del Comune di residenza.

Sono vigenti alcune convenzioni e accordi internazionali che prescrivono la presentazione di documentazione specifica per quanto concerne la procedura di autorizzazione al matrimonio. Nello specifico:
• per i cittadini dei Paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia) serve il Certificato di Capacità Matrimoniale, invece del generico Nulla-Osta, redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza o dal Consolato straniero in Italia;
• per i cittadini norvegesi deve essere prodotto il nulla-osta rilasciato dal comune di residenza norvegese, con traduzione effettuata da traduttore giurato in Norvegia. Su tale documento verrà apposta l’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja;
• per i cittadini svedesi residenti in Svezia, deve essere prodotto nulla-osta che verrà rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese. Tale documento dovrà essere debitamente tradotto e apostillato;
• per i cittadini polacchi deve essere prodotto nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la traduzione deve essere apostillata. Nel caso in cui il cittadino polacco residente all’estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all’ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, il documento viene rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. Anche in questo caso il nulla-osta è esente da legalizzazione;
• per i cittadini danesi, il nulla-osta viene rilasciato dal Comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesca con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l’Apostille prevista dalla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961);
• per i cittadini lituani, le autorità competenti a rilasciare il nulla-osta sono gli Uffici comunali di Stato Civile lituani, secondo un modello approvato dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania che necessita di Apostille e traduzione;
• per i cittadini statunitensi il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre;
• per i cittadini australiani il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all’Ufficiale dello stato civile italiano, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre;
• per i cittadini britannici è prevista una duplice possiblità: o il nulla-osta rilasciato dall’autorità diplomatico consolare britannica in Italia secondo il criterio generale oppure un “Certificato di non impedimento” rilasciato dal Registry Office Britannico nel Regno Unito, debitamente tradotto e apostillato, accompagnato da una “Dichiarazione giurata bilingue” resa dagli interessati nel Regno Unito presso un avvocato o un notaio britannici, munita di Apostille;
• per i cittadini messicani il nulla-osta viene rilasciato dai Registri Civile degli Stati Messicani e viene denominato “Constancia de Inexistencia de Registro”. Attesta che non risultano registrazioni a nome dell’interessato. Il documento necessita di Apostille e traduzione;
• per i cittadini finlandesi il nulla-osta è rilasciato dall’autorità amministrativa locale finlandese, secondo un modello concordato con il Ministero degli Affari Esteri, tradotto e munito di Apostille.

Lo straniero che risulta RIFUGIATO POLITICO deve presentare:
1) Nulla Osta rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma (UNHCR);
2) documento attestante lo stato di rifugiato politico.

TEMPI
Le pubblicazioni vengono esposte all’Albo Pretorio on-line, presente sul sito internet istituzionale del Comune per 8 giorni consecutivi seguono poi tre giorni liberi per eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà essere celebrato non oltre i 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, le pubblicazioni perdono di efficacia.

COSTI
• n. 1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi i richiedenti sono residenti a Preganziol;
• n. 2 marche da bollo da € 16,00 se uno dei richiedenti è residente in altro comune italiano.

 

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