Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio

Nel caso di bambino nato da genitori non sposati tra loro, il rapporto che intercorre fra il figlio e i genitori non sorge automaticamente al momento della nascita, ma deriva da un atto compiuto da uno o da entrambi i genitori, il riconoscimento, che può essere effettuato prima della nascita, al momento della dichiarazione di nascita o dopo la dichiarazione di nascita.
Nel caso in cui il riconoscimento dei genitori non sia contestuale, occorre il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, affinché abbia efficacia il riconoscimento successivo.
Nell’ipotesi di figlio con più di quattordici anni il riconoscimento non produce effetti senza l’assenso di quest’ultimo (art. 250 c.c.).
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo autorizzazione del giudice.

DOVE E QUANDO

Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto mediante dichiarazione resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
prima della nascita del bambino (riconoscimento di nascituro):
– dalla sola madre;
– da entrambi i genitori contestualmente;
– dal padre, ma solamente dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della stessa;
contestualmente alla dichiarazione di nascita del bambino:
– dalla sola madre o dal solo padre, tenendo presente che in questo caso il neonato è figlio solo del genitore che lo ha riconosciuto;
– da entrambi i genitori contestualmente: il neonato è figlio di entrambi i genitori.
• dopo la dichiarazione di nascita del bambino:
– da entrambi i genitori;
– dall’altro genitore che non l’aveva riconosciuto.
Per i riconoscimenti pre e post nascita è necessario prenotare l’appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Riconoscimento anteriore alla nascita:
• Documento di identità valido del o dei dichiaranti;
• Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza
• Documenti indicati dall’Ufficio dello Stato Civile in relazione alla singola situazione.

Riconoscimento in sede di dichiarazione di nascita:
• Documento di identità valido del o dei dichiaranti;
• Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrico/a che ha assistito al parto.

Riconoscimento posteriore alla dichiarazione di nascita:
• Documento di identità valido del dichiarante;
• Documenti indicati dall’Ufficio dello Stato Civile in relazione alla singola situazione.

COSTI

nessuno

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
  • Legge n. 218 del 31 maggio 1995 art. 24 e 35
  • C.C. artt. 250 e seguenti

 

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