Vendite straordinarie

Con Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012, è stata approvata la nuova normativa in materia di commercio al dettaglio su area privata.

L’art. 25 della Legge prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplini le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione e promozionali.

In attuazione di questo articolo di legge, la D.G.R. n. 1105, del 28 giugno 2013, aggiornata con la D.G.R. n. 1619 del 19/11/2015, detta le nuove disposizioni in materia di vendite straordinarie, ossia le vendite di fine stagione, vendite di liquidazione e vendite promozionali.

Pertanto:

– per le vendite di fine stagione non è prevista la comunicazione al Comune.

– per le vendite promozionali non è prevista la comunicazione al Comune e posso essere svolte un numero indefinito di volte in qualsiasi periodo dell’anno ad eccezione del periodo antecedente all’inizio delle vendite di fine stagione (vedi sopra). Tale divieto non si applica ai prodotti non aventi carattere di stagionalità.

– per le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente per esaurire tutte le proprie merci nei seguenti casi:

1) cessazione dell’attività;

2) trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell’azienda;

3) trasformazione o rinnovo dei locali.

Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane, previ comunicazione al Comune. Nel caso di cessazione definitiva dell’attività la vendita di liquidazione ha una durata massima di 13 settimane.

– per le vendite sottocosto, (disciplinate dal D.P.R. 218 del 2001) con la vendita al pubblico di uno o più prodotti (massimo 50 articoli) ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalle fatture di acquisto in riferimento al prezzo praticato effettivamente al consumatore alla cassa, è necessaria la comunicazione al Comune del quantitativo e della descrizione precisa e completa degli articoli in sottocosto, del periodo di vendita degli stessi (massimo 10 giorni). L’esercente dovrà indicare all’esterno e all’interno del locale di vendita in maniera chiara ed inequivocabile i prodotti in sottocosto, il loro quantitativo per ciascun articolo e il periodo temporale di vendita. E’ comunque consentito ai sensi dell’art 2 del D.P.R. 6 aprile 001 n. 218 “Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto a norma dell’art. 15 comma 8 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114,  effettuare la vendita sottocosto:

– dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

– dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data della scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109;

– dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

– dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

– dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;

E’ altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4.

PER LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI SOTTOCOSTO LE COMUNICAZIONI ANDRANNO INOLTRATE TRAMITE IL PORTALE “IMPRESAINUNGIORNO” ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VENDITA STRAORDINARIA AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Home – impresainungiorno.gov.it

Per presentare le pratiche il portale richiede necessariamente di essere in possesso di SPID, PEC e firma digitale valida.

 

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