Sviluppo Economico

2 Novembre 2021

Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori del macello

 

La Giunta della Regione Veneto ha diramato le nuove disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori del macello in applicazione dell’art. 16 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 27 che contiene disposizioni per l’applicazione a livello nazionale del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali sulla filiera agroalimentare, all’art. 18, comma 1, lettera a), ha abrogato il Regio Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298. In particolare le novità, in conseguenza dell’abrogazione del RD 3298/1928, sono le seguenti:

– l‘autorizzazione è sostituita dalla comunicazione da parte del privato interessato del luogo e della data di macellazione all’AULSS territorialmente competente sull’allevamento;
non vi è più l’obbligo dell’ispezione sistematica, da parte del veterinario dell’AULSS;
– i privati interessati possono comunque richiedere l’ispezione delle carni come prestazione a pagamento: va garantito l’intervento in caso di segnalazione da parte dell’allevatore, salvo nel caso di suini allevati allo stato brado/semibrado, sempre obbligatorio;
– tali disposizioni riguardano soltanto gli animali allevati dall’allevatore nel proprio allevamento. Pertanto solo gli allevatori registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) possono macellare gli animali, da loro stessi allevati, al di fuori di un macello riconosciuto ai fini del consumo domestico privato;
– in relazione alle disposizioni in materia di anagrafe degli allevamenti e degli animali, salute e benessere degli animali, gestione dei sottoprodotti di origine animali (qualora ve ne fossero dopo il completo utilizzo del suino) si applica la normativa comunitaria sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.

Per la macellazione dei suini le disposizioni principali sono:
– l’attività, come da tradizione, è consentita su tutto il territorio regionale solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo;
– ogni macellazione deve essere preventivamente comunicata all’AULSS con almeno 72 ore di anticipo (3 giorni feriali) rispetto alla data e all’ora previste per la macellazione;
– Le carni fresche dei suini macellati in allevamenti non accreditati per trichinella posso essere consumate solo previa cottura a temperatura >60°C a cuore per almeno 12 minuti nei 10 giorni successivi alla macellazione.
Per la trasmissione della comunicazione della macellazione a domicilio e consegna dei campioni di diaframma per la ricerca di trichinella si possono utilizzare i recapiti elencati nell’ultima parte della nota ai sindaci allegata.

Si invita cittadini a leggere attentamente i documenti e i moduli allegati.

Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori del macello
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