IMU 2023

IMU 2023

 

Le aliquote IMU dell’anno 2023 non sono variate rispetto a quelle dell’anno 2022.

 

Gentile contribuente,

di seguito riportiamo le novità previste dalla legge per l’anno 2023:

  1. PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO (art. 1 comma 743 L. n. 234/2021 Legge di Bilancio 2022)

Per l’anno 2023 è ridotta al 50% (e non più al 37,50%, misura valida solo per l’anno 2022) l’Imu relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (anche non cittadini italiani) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. La pensione in regime internazionale indica una pensione maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in un Paese estero in convenzione con l’Italia. Tale pensione deve essere erogata dallo Stato estero in cui risiede il contribuente.

  1. CONIUGI CON RESIDENZE SEPARATE

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 ha modificato la definizione di abitazione principale ai fini IMU, eliminando il riferimento al nucleo familiare relativamente al requisito della residenza e dimora abituale. Pertanto, oggi,  per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, a prescindere dal suo nucleo familiare.

Per un’analisi più approfondita si rinvia al paragrafo dedicato nell’informativa IMU 2023.

  1. ESENZIONE IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (art. 1, comma 759, lett. g-bis) della L. n. 160/2019)

E’ prevista l’esenzione dall’Imu per gli immobili, non utilizzabili e non disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art 614, c 2 c.p.) o di invasione di fabbricati o di terreni (art 633 c.p.) o per i quali sia stata presentata denuncia per occupazione abusiva.

  1. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU 2021

E’ stato prorogato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dell’anno 2021. Pertanto, il 30/6/2023 scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dell’anno 2021 e dell’anno 2022.

Inoltre, anche per il 2023:

  1. non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze (massimo una unità pertinenziale per categoria C2-C6-C7), ad eccezione per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9);
  2. è confermata la disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato, con estensione del beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
  3. sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola;
  4. per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431/1998, è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI al 75%;

Il Comune, nell’esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, con delibera di CC nr. 88 del 29.12.2022 ha confermato anche per l’anno 2023 le seguenti agevolazioni, già previste per l’anno 2022:

  1. Equiparazione all’abitazione principale dell’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di conseguenza, questa abitazione non è soggetta al pagamento dell’Imu, a meno che non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 ;
  2. azzeramento dell’aliquota IMU per l’abitazione, e relative pertinenze, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’Aire e pensionati nel paese di residenza, a condizione che l’immobile NON sia locato e NON sia dato in comodato. Restano escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. Questa agevolazione, prevista dal Comune, si aggiunge a quella prevista dalla legge per l’anno 2023 a favore dei pensionati residenti all’estero, sopra descritta;
  1. agevolazione a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale, modulando l’aliquota sulla base del valore dell’Isee 2023 del nucleo familiare a cui appartiene il comodatario, secondo i seguenti scaglioni:
  • Isee 2023 di valore uguale o inferiore ad Euro 12.500,00: aliquota IMU 9,0‰;
  • Isee 2023 di valore uguale o inferiore ad Euro 000,00:   aliquota IMU 7,6‰;

fermo restando che restano escluse dall’applicazione di queste aliquote agevolate le abitazioni di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9).  Tali aliquote sono stabilite dall’ente nell’esercizio della propria autonomia regolamentare e potranno trovare applicazione in alternativa o contestualmente all’abbattimento del 50% della base imponibile previsto dall’art. 1, comma 747, lettera c) della L. n. 160/2019.

  1. agevolazione a favore degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. L’esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione. L’esenzione non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo D.

 

VERSAMENTI IMU 2023

Scadenze di pagamento:

–  ACCONTO: 16 giugno 2023

SALDO: 18 dicembre 2023. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno 2023 (link).

 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: Entro il 16 giugno 2023

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