NUOVA IMU 2020

L’art 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 160) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) e di fatto ha istituito la “nuova” IMU, che sostituisce l’IMU e la Tasi in vigore fino al 31.12.2019. La Tasi, quindi, nel 2020 non è più dovuta.

E’ stata confermata per l’anno 2020 l’esenzione IMU dell’abitazione principale e relative pertinenze (massimo una unità pertinenziale per categoria C2-C6-C7), ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9.

Il Comune ha approvato, nei termini di legge, il Regolamento e le aliquote da applicare al nuovo tributo nell’anno 2020 (delibere di CC n. 33 e 34 del 21.07.2020).

In particolare, il Comune, nell’esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, ha ritenuto di adottare queste agevolazioni:

  1. Equiparazione all’abitazione principale dell’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di conseguenza, questa abitazione non è soggetta al pagamento dell’IMU, a meno che non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 (art. 6 del Regolamento IMU);
  2. azzeramento dell’aliquota IMU per l’abitazione e relative pertinenze posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’Aire e pensionati nel paese di residenza, a condizione che l’immobile NON sia locato e NON sia dato in comodato (delibera di CC n. 34 del 21.07.2020). Restano escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
  3. esenzione dal pagamento della quota comunale dell’IMU per gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali (art. 12, c. 1, lett. h del Regolamento IMU).

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha confermato l’agevolazione già prevista per l’anno 2019 a favore delle abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale, modulando l’aliquota sulla base del valore dell’Isee 2020 del nucleo familiare del comodatario (vd tabella aliquote).

VERSAMENTI

Scadenze di pagamento:

-ACCONTO: 16 giugno 2020

SALDO: 16 dicembre 2020. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno 2020.

L’acconto da versare entro il 16 giugno è pari alla metà di quanto versato per l’intero anno 2019 a titolo di IMU e di TASI (art 1, comma 762 della L. 160/2019).

Pertanto, se non ci sono state modifiche nella situazione immobiliare rispetto all’anno scorso, il contribuente dovrà procedere come segue:

  1. sommare l’importo pagato per l’IMU dell’intero anno 2019 con l’importo pagato per la TASI dell’intero anno 2019;
  2. dividere a metà l’importo risultante dalla somma di cui al punto 1)
  3. riportare l’importo così ricavato sul modello F24, indicando l’anno 2020 e utilizzando i codici tributo individuati dalla Risoluzione n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni sull’imposta è disponibile un’apposita informativa sull’IMU 2020 che si trova in calce alla pagina.

A tal fine, si mette a disposizione apposito programma di calcolo IMU 2020.

Per i contribuenti italiani residenti all’estero si rinvia alla seguente sezione.

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