Diritto di Accesso Civico (semplice e generalizzato)

Che cos’è

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare  (art.5, c. 1). 
  • L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

All’interno del Comune di Preganziol, il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale o chi ne esercita le funzioni in sua assenza.

La richiesta di accesso civico generalizzato va indirizzata all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Gabbin,1 31022 Preganziol.

La richiesta può essere redatta sul modulo disponibile in basso e presentata:

– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it
– tramite posta ordinaria: Comune di Preganziol, Piazza Gabbin,1 31022 Preganziol.
– direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune 
Il procedimento 
Il Responsabile della Trasparenza o l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.gubbio.pg.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.


Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.preganziol.tv.it  quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.


Tutela dell’accesso civico 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Riferimenti Normativi (Accesso Civico “semplice”): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./art. 2 c.9 – bis, L. 241/1990

Riferimento Normativo (Accesso Civico “generalizzato”): art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

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